Art. 124 LStrl dal 2022

Art. 124 Capitolo 18: Disposizioni finali Vigilanza ed esecuzione
1 Il Consiglio federale vigila sull’applicazione della presente legge.
2 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente legge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.