Art. 123a OETV dal 2022

Art. 123a (1) Scuolabus, segnali per trasporto di scolari
1 Gli scuolabus sono furgoncini e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA attesta un livello di protezione equivalente a quello raggiunto con sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 44/03 per la fascia di et interessata o con sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129. (2)
2 I furgoncini e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, davanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l’allegato 4. Il contrassegno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.