Art. 123 CPP dal 2023

Art. 123 Quantificazione e motivazione
1 La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.
2 La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.