Art. 120 CPS dal 2024
Art. 120 Contravvenzioni commesse dal medico (1)
1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’articolo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:a. chiedere alla gestante una richiesta scritta;b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,3. informazioni sulle possibilit di adozione del nascituro; ec. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,è punito con la multa (2) .
2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all’autorit sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 ([RU 2002 2989]; FF 1998 2381, 4285).
(2) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3459]; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.