Art. 120 CCS dal 2024

Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano (1) *
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignit della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la variet genetica delle specie animali e vegetali.
(1) * Con disposizione transitoria.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.