Art. 12 LCStr dal 2024
Art. 12 Approvazione del tipo (1)
1 I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all’approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all’approvazione del tipo:a. le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi;b. i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;c. i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli.
2 I veicoli e gli oggetti sottoposti all’approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.
3 Il Consiglio federale può rinunciare all’approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se:a. esiste un’approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d’esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; eb. sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.
4 Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l’esame, il rilevamento dei dati, l’approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 ([RU 2002 2767], [2004 5053 ]art. 1 cpv. 1; FF 1999 3837).
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