LFus Art. 12 - Conclusione del contratto di fusione

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 12 LFus dal 2023

Art. 12 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 12 Sezione 4: Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica Conclusione del contratto di fusione

1 Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione delle societ partecipanti alla fusione.

2 Esso richiede la forma scritta e l’approvazione dell’assemblea generale, rispettivamente dei soci delle societ partecipanti alla fusione (art. 18).


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