LSerFi Art. 12 - Verifica dell’adeguatezza

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 12 LSerFi dal 2024

Art. 12 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 12 Verifica dell’adeguatezza

Se fornisce consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente o fornisce una gestione patrimoniale, il fornitore di servizi finanziari si informa sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente, nonché sulle sue conoscenze ed esperienza. Le conoscenze e l’esperienza del cliente riguardano il servizio finanziario e non le singole operazioni.


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