LPPC Art. 12 - Organizzazioni d’intervento specializzate

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 12 LPPC dal 2025

Art. 12 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 12 Organizzazioni d’intervento specializzate

1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati.

2 La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni.

3 La Confederazione può sostenere le organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d’intervento.

4 Gestisce organizzazioni d’intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti.

5 Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d’impiego del materiale acquisito dalla Confederazione.


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