Art. 12 LPPC dal 2025

Art. 12 Organizzazioni d’intervento specializzate
1 La Confederazione sostiene i Cantoni mettendo a loro disposizione organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC. Può sostenere anche altri Stati.
2 La Confederazione e i Cantoni convengono le prestazioni da fornire e la disponibilità del sostegno da parte di organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC tramite convenzioni sulle prestazioni.
3 La Confederazione può sostenere le organizzazioni d’intervento specializzate nel settore NBC fornendo loro materiale d’intervento.
4 Gestisce organizzazioni d’intervento specializzate in settori diversi dal settore NBC e in caso di evento le mette a disposizione degli organi coinvolti.
5 Il Consiglio federale può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d’impiego del materiale acquisito dalla Confederazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.