LStrl Art. 12 - Notificazione

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 12 LStrl dal 2025

Art. 12 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 12 Notificazione

1 Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa.

2 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

3 Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.