Art. 11a PA dal 2022

Art. 11a II. Rappresentanza obbligatoria (1)
1 Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l’autorit può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.
2 Se non vi provvedono entro un congruo termine, l’autorit designa loro uno o più rappresentanti.
3 Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell’autorit , anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.
(1) Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.