OR Art. 1161 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1161 OR dal 2024

Art. 1161 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1161 In caso di prestiti garantiti da pegno

1 Qualora per un prestito garantito da pegno immobiliare o mobiliare siasi designato un rappresentante del debitore e degli obbligazionisti, egli ha le stesse facolt del procuratore in materia di pegno immobiliare.

2 Il rappresentante deve provvedere con ogni diligenza ed imparzialit alla tutela degli interessi degli obbligazionisti, del debitore e del proprietario del pegno.


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