LAgr Art. 116 - Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 116 LAgr dal 2023

Art. 116 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 116 Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari (1)

1 L’UFAG può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. Può concludere accordi di prestazione periodici con organizzazioni pubbliche o private. (1)

2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti eseguiti da organizzazioni.

(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

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