ORC Art. 116 - Numero d’identificazione delle imprese

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 116 ORC dal 2025

Art. 116 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 116 Numero d’identificazione delle imprese

1 Se l’ente giuridico non ne dispone ancora, il numero d’identificazione delle imprese gli è assegnato al più tardi al momento dell’iscrizione nel registro giornaliero. (1)

2 Il numero d’identificazione delle imprese permette di identificare un ente giuridico in modo permanente. Tale numero è immutabile.

3 Il numero di identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il numero d’identificazione delle imprese viene riassegnato, quando: (2)

  • a. (2) un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio su ordine del tribunale;
  • b. una ditta individuale cancellata è nuovamente notificata per l’iscrizione nel registro di commercio su richiesta del titolare;
  • c. (2) un’impresa individuale cancellata è iscritta d’ufficio nel registro di commercio nell’ambito di una procedura. (5)
  • 4 In caso di fusione mediante incorporazione, l’ente giuridico assuntore conserva il proprio numero d’identificazione delle imprese. In caso di fusione mediante combinazione, all’ente giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero d’identificazione delle imprese.

    5 Se da una scissione nasce un nuovo ente giuridico, gli è assegnato un nuovo numero d’identificazione delle imprese. Gli altri enti giuridici che partecipano alla scissione conservano i rispettivi numeri di identificazione.

    6 Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l’attività come ditta individuale conformemente all’articolo 579 CO, il numero d’identificazione delle imprese rimane invariato.

    (1) Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
    (5) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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