Art. 116 LStrl dal 2022
Art. 116 Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:a. in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;abis. (1) dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;b. procura un’attivit lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;c. (2) facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.
2 Nei casi di lieve entit può essere pronunciata la sola multa.
3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore:a. ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; ob. ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
(1) Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 5755]; [FF 2009 7737]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 ([RU 2015 3023]; [FF 2013 2195]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.