Art. 114 LEF dal 2025

Art. 114 Notificazione ai creditori e al debitore (1)
Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l’ufficio d’esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.