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Codice penale militare (CPM)

Art. 113 CPM dal 2023

Art. 113 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 113 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra (1)

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  • a. continua le ostilit? dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell’armistizio;
  • b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna;
  • c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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