ORC Art. 113 - Notificazione e documenti giustificativi

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 113 ORC dal 2025

Art. 113 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 113 Succursale di un ente giuridico con sede all’estero Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l’iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede all’estero occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale o, qualora l’estratto non contenga le indicazioni necessarie o non esista un’istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che lo stabilimento principale ha esistenza legale secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
  • b. in caso di persone giuridiche, una copia autenticata dello statuto vigente o del documento equivalente dello stabilimento principale;
  • c. il verbale o l’estratto del verbale dell’organo dello stabilimento principale che ha deliberato la costituzione della succursale;
  • d. il verbale o l’estratto del verbale relativo alla designazione delle persone autorizzate a rappresentare la succursale;
  • e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.
  • 2 Il capoverso 1 lettere a e b non si applica se in Svizzera esiste già una succursale del medesimo ente giuridico iscritta nel registro di commercio.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.