Art. 113 CCS dal 2024
Art. 113 Previdenza professionale (1) *
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:a. la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidit , deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilit di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;d. chi esercita un’attivit indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;e. per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.
3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la met dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.
4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.
(1) * Con disposizione transitoria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.