CPM Art. 112a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 112a CPM dal 2023

Art. 112a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 112a nazione sessuale e della dignit umana (1)

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

  • a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
  • b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volont , la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravit analoga allo stupro o a prostituirsi oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
  • c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,
  • è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

    2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

    3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

    (1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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