Art. 111b LStrl dal 2022

Art. 111b Trattamento dei dati
1 La SEM funge da autorit centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformit degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
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3 Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.
4 Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’Incaricato federale della protezione dei dati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.