LStrl Art. 111 - Sistemi d’informazione per documenti di viaggio

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 111 LStrl dal 2022

Art. 111 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 111 Sistemi d’informazione per documenti di viaggio

1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR). (1)

2 L’ISR contiene i dati seguenti:

  • a. (1) cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;
  • b. dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;
  • c. dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validit ;
  • d. firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;
  • e. cognome coniugale, nome religioso o nome d’arte e dati relativi a segni particolari quali disabilit , protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;
  • f. dati relativi ai documenti di viaggio persi.
  • 3 Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

    4 I dati registrati in virtù del capoverso 2 sono trattati dai collaboratori della SEM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno. (1)

    5 La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorit o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorit o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti: (1)

  • a. (1) il servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;
  • b. i posti di confine delle autorit cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l’esecuzione del controllo delle persone;
  • c. i posti di polizia designati dai Cantoni, per l’identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti;
  • d. (6) le autorit o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
  • e. (6) le autorit o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali.
  • 6 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

    (1) (2)
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) (5)
    (5) Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunit europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).
    (6) (7)
    (7) Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesstrafgericht

    BSGLeitsatzSchlagwörter
    BB.2022.120Beschuldigte; Beschuldigten; Bundes; Aussage; Recht; Urteil; Aussagen; Fingerabdrücke; Grenzwachtbeamte; Beamte; Grenzwachtbeamten; Schweiz; Amtshandlung; Gericht; Bundesanwaltschaft; Gewalt; Aufenthalt; Apos;; Bundesstrafgericht; Aufenthalts; Bundesstrafgerichts; Täter; Behörde; über