Art. 111 LStrl dal 2022

Art. 111 Sistemi d’informazione per documenti di viaggio
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR). (1)
2
3 Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.
4 I dati registrati in virtù del capoverso 2 sono trattati dai collaboratori della SEM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno. (1)
5 La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorit o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorit o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti: (1)
6 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
(1) (2)(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunit europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).
(6) (7)
(7) Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).
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