OR Art. 1109 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1109 OR dal 2025

Art. 1109 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1109 Requisiti

1 La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

2 La girata parziale è nulla.

3 È egualmente nulla la girata del trattario.

4 La girata al portatore vale come girata in bianco.

5 La girata al trattario vale come quietenza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto.


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