Art. 11 OETV dal 2025

Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero
1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d’esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione. (1)
2
3 Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un’indicazione sullo scopo al quale sono destinati. Se un veicolo serve al trasporto di persone o di cose, devono essere iscritti nella licenza di circolazione il numero di posti e il carico utile. L’autorità cantonale d’immatricolazione può classificare in due categorie diverse un veicolo il cui genere può essere modificato con uno scambio di parti importanti. (2)
4 … (11)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).(2) (4)
(3) Nuova espressione giusta la cifra I cpv. 2 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(4) (7)
(5) (8)
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515).
(7) (10)
(8) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(10) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(11) Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Art. 11 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (VTS) - Anwendung bei den Gerichten
Anwendung im Kantonsgericht
Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
BE | BK 2019 315 | Verwertbarkeit der Aufzeichnungen einer LSVA-Anlage (Leitentscheid) | Daten; Person; Anlage; LSVA-Anlage; Personen; Polizei; Interesse; Fahrzeug; Beweise; Behörden; Verwertbarkeit; Aufzeichnung; Recht; Grundlage; Staatsanwaltschaft; Autokennzeichen; Personendaten; Beweismittel; Verfahren; Fahrzeuge; Bundes; Schweiz; Behörde; Verfahren; Interessen; Ermittlung; Aufzeichnungen; Anhänger |