LPPC Art. 11 - Laboratorio di Spiez

Einleitung zur Rechtsnorm LPPC:



Art. 11 LPPC dal 2025

Art. 11 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 11 Laboratorio di Spiez

1 L’UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC.

2 Il Laboratorio di Spiez è competente in particolare per:

  • a. eseguire analisi di riferimento e valutazioni nel settore NBC;
  • b. sostenere gli obiettivi della Confederazione in materia di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa NBC;
  • c. sostenere le autorità nell’acquisizione di materiale NBC;
  • d. sostenere le autorità in questioni di fondo inerenti alla gestione di eventi NBC;
  • e. effettuare analisi delle minacce NBC;
  • f. assicurare la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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