Art. 11 LPPC dal 2025
Art. 11 Laboratorio di Spiez
1 L’UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC.
2 Il Laboratorio di Spiez è competente in particolare per:a. eseguire analisi di riferimento e valutazioni nel settore NBC;b. sostenere gli obiettivi della Confederazione in materia di controllo degli armamenti e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa NBC;c. sostenere le autorità nell’acquisizione di materiale NBC;d. sostenere le autorità in questioni di fondo inerenti alla gestione di eventi NBC;e. effettuare analisi delle minacce NBC;f. assicurare la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC.
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