Art. 109d LStrl dal 2022
Art. 109 d (1) Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 possono chiedere informazioni alle autorit di cui all’articolo 109a capoverso 3.
(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) ([RU 2010 2063]; [FF 2009 3629]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 ([RU 2018 733]; [FF 2016 2621]).
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