Art. 10 Sezione 6: Responsabilit? 8
1 Tutte le persone che si occupano della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti. È fatta salva la responsabilit? dei promotori.
2 Tutte le persone che si occupano della verifica della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti.
3 Si applicano gli articoli 756, 759 e 760 del Codice delle obbligazioni (1) . In caso di fallimento di una societ? di capitali o di una societ? cooperativa, sono applicabili per analogia gli articoli 757, 764 capoverso 2, 827 e 920 del Codice delle obbligazioni.
4 La responsabilit? delle persone che agiscono per conto di un istituto di diritto pubblico è disciplinata dal diritto pubblico.
(1) RS 220