Art. 1072 XIII. Dell’ammortamento
1 Chi ha smarrito una cambiale può chiedere al giudice che vieti al trattario di pagarla. (1)
2 Pronunciando questo divieto, il giudice autorizza il trattario a depositare alla scadenza la somma della cambiale e designa il luogo del deposito.
(1) Nuovo testo giusta dall’all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427).