LADI1 Art. 107 - Delitti e contravvenzioni nell’azienda

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 107 LADI1 dal 2024

Art. 107 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell’azienda

Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una societ di persone o di una ditta individuale oppure nell’azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 (1) sul diritto penale amministrativo.

(1) RS 313.0

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