Art. 107 LADI1 dal 2024

Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell’azienda
Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una societ di persone o di una ditta individuale oppure nell’azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 (1) sul diritto penale amministrativo.
(1) RS 313.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.