Art. 105 CPM dal 2025
Art. 105 Liberazione d’internati o di prigionieri
1.Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. (1)
(1) Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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