Art. 105 CPM dal 2023

Art. 10 Liberazione d’internati o di prigionieri 5
1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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