LIFD Art. 104a - Procedure elettroniche

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 104a LIFD dal 2025

Art. 104a Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 104a (1) Procedure elettroniche

1 I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

2 In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica.

3 I Cantoni prevedono che l’autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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