LIFD Art. 104a - Vigilanza

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 104a LIFD dal 2023

Art. 104a Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 104a (1) Vigilanza

1 Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarit e la legalit della riscossione dell’imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. L’obbligo di vigilanza non include la verifica materiale delle tassazioni. Entro la fine dell’anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, l’organo di vigilanza finanziaria fa rapporto all’AFC e al Controllo federale delle finanze.

2 Se la verifica non è eseguita o se l’AFC e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell’anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il DFF può incaricare della verifica, su proposta dell’AFC e a spese del Cantone, un’impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 (2) sui revisori.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1345; FF 2012 4229).
(2) RS 221.302

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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