Art. 104 CCS dal 2022
Art. 104 Agricoltura
1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:a. garantire l’approvvigionamento della popolazione;b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.
2 A complemento delle misure di solidariet che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libert economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali;c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualit , i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;d. protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento;f. può emanare prescrizioni per consolidare la propriet fondiaria rurale.
4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.
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