Art. 104 LStrl dal 2025

Art. 104 (1) Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo. (2)
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4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 19 della legge federale del 25 settembre 2020 (5) sulla protezione dei dati (LPD). (6)
5 La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.
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(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
(3) (4)
(4) Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
(5) RS 235.1
(6) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Anwendung im Bundesverwaltungsgericht
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-1384/2019 | Luftfahrt (Übriges) | Daten; Quot;; Meldepflicht; Vorinstanz; API-Daten; Sanktion; Verfügung; Recht; Fehler; Meldepflichtverletzung; Datensätze; Zweck; Sinne; Verletzung; Flüge; Beweis; Luftverkehrsunternehmen; Fluggesellschaft; Vermutung; Verfahren; Person; Datenübermittlung; Übermittlung |