LTF Art. 103 - Effetto sospensivo

Einleitung zur Rechtsnorm LTF:



Art. 103 LTF dal 2025

Art. 103 Legge sul Tribunale federale (LTF) drucken

Art. 103 Effetto sospensivo

1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.

2 Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

  • a. in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
  • b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l’effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
  • c. nei procedimenti nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
  • d. (1) nei procedimenti nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
  • 3 Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo.

    (1) Introdotta dalla cifra II della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).

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