LIVA Art. 102 - Autodenuncia

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 102 LIVA dal 2025

Art. 102 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 102 Autodenuncia

1 Se il contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge prima che sia nota all’autorità competente, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti, a condizione che:

  • a. (1) aiuti l’autorità, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta o da restituire; e
  • b. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta o da restituire.
  • 2 Se un non contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge da lui commessa o cui ha partecipato, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti.

    3 L’autodenuncia di una persona giuridica dev’essere presentata dai suoi organi o rappresentanti. La loro responsabilità solidale secondo l’articolo 12 capoverso 3 DPA (2) decade e non si procede penalmente nei loro confronti.

    4 Una correzione del rendiconto secondo l’articolo 72 capoverso 2 è considerata autodenuncia.

    (1) RU 2009 7129
    (2) RS 313.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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