LStrl Art. 102 - Rilevamento di dati per stabilire l’identit? e l’et? (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 102 LStrl dal 2024

Art. 102 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l’identit e l’et (1)

1 Nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, l’autorit competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone. (2)

1bis Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha gi raggiunto la maggiore et , le autorit competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva et . (3)

2 Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l’accesso a questi ultimi. (2)

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
(2) (4)
(3) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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