Art. 101 LCStr dal 2024

Art. 101 Infrazioni commesse all’estero
1 Chiunque, all’estero, commette un’infrazione alle norme della circolazione o un’altra infrazione connessa alla circolazione, per la quale il diritto federale commina una pena privativa della libert , ed è punibile secondo il diritto straniero, è perseguito nella Svizzera, a istanza delle competenti autorit straniere, in quanto risieda e dimori nella Svizzera e non accetti la giurisdizione penale straniera.
2 Il giudice applica le disposizioni penali, ma non pronuncia pene privative della libert , se il diritto del luogo dove l’infrazione è stata commessa non ne commina.
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