LStrl Art. 101 - Trattamento dei dati

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 101 LStrl dal 2022

Art. 101 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 101 (1) Trattamento dei dati

La SEM, le competenti autorit cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalit , concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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