Art. 100 LDIP dal 2023

Art. 100 2. Cose mobili
1 L’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell’antefatto da cui derivano.
2 Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto del luogo di situazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.