Art. 1 REDD dal 2022
Art. 1 Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, e a meno che non risulti diversamente dal contesto:a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert fondamentali e i suoi Protocolli;b) l’espressione «Corte plenaria» indica la Corte europea dei diritti dell’uomo riunita in Assemblea plenaria;c) il termine «Grande Camera» indica la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;d) il termine «Sezione» indica una camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato ai sensi dell’articolo 25 lettera b della Convenzione, e l’espressione «presidente della Sezione» indica il giudice nominato presidente della suddetta Sezione dalla Corte plenaria ai sensi dell’articolo 25 lettera c della Convenzione;e) il termine «Camera» indica una camera di sette giudici costituita ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione e l’espressione «presidente della Camera» indica il giudice che presiede tale «Camera»;f) il termine «Comitato» indica un comitato di tre giudici costituito in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;g) l’espressione «composizione di giudice unico» indica una composizione costituita in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione;h) il termine «Corte» indica indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una Sezione, una Camera, un Comitato, un giudice unico o il collegio di cinque giudici di cui all’articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione e all’articolo 2 del Protocollo n. 16 della Convenzione;i) l’espressione «giudice ad hoc» indica ogni persona scelta in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione e conformemente all’articolo 29 del presente Regolamento per far parte della Grande Camera o di una Camera;j) i termini «giudice» e «giudici» indicano i giudici nominati dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e i giudici ad hoc;k) il termine «giudice relatore» designa un giudice nominato per adempiere alle funzioni di cui agli articoli 48 e 49 del presente regolamento;l) l’espressione «relatore non giudiziario» indica un membro della cancelleria incaricato di assistere la Corte nella composizione di giudice unico prevista dall’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione;m) il termine «delegato» indica un giudice nominato dalla Camera per far parte di una delegazione; l’espressione «capo della delegazione» indica il delegato nominato dalla Camera per dirigere la delegazione;n) il termine «delegazione» indica un organo composto di delegati, di membri della cancelleria e di tutte le altre persone nominate dalla Camera per assistere la delegazione;o) il termine «cancelliere» indica, a seconda del contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una Sezione;p) i termini «parte» e «parti» indicano:– le Parti contraenti ricorrenti o convenute,– il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte giusta l’articolo 34 della Convenzione;q) l’espressione «terzo interveniente» indica ogni Parte contraente o ogni persona interessata o il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa che, in virtù dell’articolo 36 paragrafi 1, 2 e 3 della Convenzione, ha esercitato il suo diritto di presentare osservazioni per scritto e di partecipare a un’udienza, o vi è stato invitato;r) i termini «udienza» e «udienze» indicano i dibattimenti tenuti sulla ricevibilit e/o sul merito di un ricorso o di una domanda di revisione, di interpretazione o di un parere consultivo, una richiesta d’interpretazione presentata da una parte o dal Comitato dei Ministri, o una questione di inadempimento sulla quale la Corte possa essere adita in virtù dell’articolo 46 paragrafo 4 della Convenzione;s) l’espressione «Comitato dei Ministri» indica il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;t) i termini «vecchia Corte» e «Commissione» designano, rispettivamente, la Corte e la Commissione europea dei diritti dell’uomo istituite giusta il vecchio articolo 19 della Convenzione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.