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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 1 LCaGi dal 2023

Art. 1 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 1 Titolo primo: Oggetto e definizioni Oggetto

1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati concernenti persone fisiche nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

2 Disciplina segnatamente:

  • a. i compiti e le competenze delle autorit? che gestiscono VOSTRA;
  • b. la cooperazione delle autorit? che gestiscono VOSTRA con le autorit? che vi iscrivono direttamente i propri dati, trasmettono dati per iscrizione o sono tenute a fornire informazioni alle autorit? che iscrivono i dati;
  • c. gli obblighi di diligenza in materia di trattamento dei dati;
  • d. i contenuti di VOSTRA;
  • e. i termini per l’iscrizione dei dati, il periodo durante il quale gli stessi figurano negli estratti del casellario giudiziale e la loro eliminazione da VOSTRA;
  • f. le categorie di dati che devono figurare nei singoli estratti del casellario giudiziale;
  • g. i diritti e gli obblighi delle autorit? che hanno diritto di consultare dati di VOSTRA in linea o su richiesta scritta o alle quali dati di VOSTRA sono comunicati automaticamente;
  • h. le interfacce con altre banche dati;
  • i. i diritti di consultazione e i diritti di accesso delle persone interessate;
  • j. i requisiti in materia di sicurezza dei dati e infrastruttura tecnica;
  • k. l’utilizzazione di dati anonimizzati di VOSTRA a fini di ricerca, pianificazione e statistica.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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