Art. 1 LIVA dal 2025
Art. 1 Disposizioni generali Oggetto e principi della legge
1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un’imposta generale sul consumo con deduzione dell’imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell’imposta è l’imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2 La Confederazione riscuote a titolo d’imposta sul valore aggiunto:a. un’imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (1) );b. (2) un’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto);c. un’imposta sull’importazione di beni (imposta sull’importazione).
3 La riscossione è effettuata secondo i principi:a. della neutralità concorrenziale;b. dell’economicità del pagamento e della riscossione;c. della trasferibilità dell’imposta.
(1) [RU 2009 7129]
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.