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Legge sulla fusione (LFus)

Art. 1 LFus dal 2023

Art. 1 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 1 Capitolo 1: Oggetto e definizioni Oggetto

1 La presente legge disciplina l’adeguamento delle strutture giuridiche di societ? di capitali, societ? in nome collettivo e in accomandita, societ? cooperative, associazioni, fondazioni e imprese individuali per fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio. (1)

2 Essa intende garantire la certezza del diritto e la trasparenza, tutelando nel contempo i creditori, i lavoratori dipendenti e i titolari di partecipazioni minoritarie.

3 Stabilisce altresì le condizioni di diritto privato che gli istituti di diritto pubblico devono soddisfare per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato, per trasformarsi in soggetti giuridici di diritto privato o per partecipare a trasferimenti di patrimonio.

4 Sono fatte salve le disposizioni sulla valutazione delle concentrazioni di imprese previste dalla legge del 6 ottobre 1995 (2) sui cartelli.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ? a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ? anonima, della societ? cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
(2) RS 251

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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