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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 80 ONC dal 2022

Art. 80 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 80

Dimensioni e pesi eccezionali

1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse sol­tanto:329

a.330
per il trasferimento e l’uso di veicoli speciali, segnatamente veicoli di lavoro e veicoli cingolati, che, a causa dello scopo cui sono destinati, non possono essere conformi alle prescrizioni;
b.331
per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non pos­sono essere adempiute nonostante l’uso di veicoli appro­priati; de­roghe a questa disposi­zione sono possibili, allo scopo di evitare un secondo viaggio, se un autovei­colo di lavoro tra­sporta parti integranti, come ad esempio bracci di gru;
c.332
per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru.

2 Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il per­messo deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l’urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per diffi­coltà di trasbordo e simili, non si possa ragione­volmente pretendere l’uso di un altro mezzo di trasporto.333

3 Entro i limiti del territorio cantonale, l’autorità cantonale può per­mettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una de­terminata larghezza massima, se le condizioni della strada lo per­met­tono.334

4 ... 335

329 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).

331 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

332 Introdotta dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).

333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).

334 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).

335 Abrogato dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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