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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2014.151
Datum:07.01.2015
Leitsatz/Stichwort:Denegata/ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP). Riscossione spese procedurali (art. 442 cpv. 1 CPP).
Schlagwörter : Penal; Della; Mente; Federal; Corte; Reclamo; Penale; Penali; Ottobre; Federale; Decisione; Spese; Reclami; Delle; Quale; Giustizia; Consid; Pubblico; Contro; Mediante; Dell Confederazione; Procedimento; Tribunale; Versamento; Quanto; Procedurali; Lett
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2014.151

Decisione del 7 gennaio 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Tito Ponti e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentata dall'avv. Luciano Giudici,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Denegata/ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lett. a CPP )

Riscossione spese procedurali

(art. 442 cpv. 1 CPP )


Visti:

- la decisione del 6 agosto 2014, con la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dichiarava privo d'oggetto, assegnando all'insorgente un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.--, un reclamo interposto il 15 luglio 2014 da A. contro il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) per diniego formale di giustizia (act. 1.1);

- la decisione del 15 ottobre 2014, mediante la quale la stessa Corte, accogliendo parzialmente un'istanza inoltrata da A., ordinava al MPC di versare alla predetta fr. 82'675.50 a titolo di indennizzo per spese derivanti dal patrocinio legale a seguito di un procedimento penale abbandonato, oltre a fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (act. 1.2);

- gli scritti del 22 ottobre e 11 novembre 2014, con i quali A., sulla base delle predette decisioni, sollecitava dal MPC il versamento delle somme dovutele, ossia fr. 86'175.50 (v. act. 1.3 e 1.4);

- il reclamo del 21 novembre 2014 presentato a questa Corte, mediante il quale A. ha chiesto, invocando un diniego formale di giustizia, che venga fatto ordine al MPC di procedere immediatamente al versamento di quanto sopra (v. act. 1);

- le osservazioni del 5 dicembre 2014, con le quali il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3);

- lo scritto dell'11 dicembre 2014, attraverso il quale la reclamante ha comunicato di rinunciare a replicare, postulando nel contempo copia delle comunicazioni, posteriori alla decisione del 15 ottobre di cui sopra, intercorse tra il MPC ed i suoi servizi interni preposti al versamento delle indennità (v. act. 5);

- lo scritto del 19 dicembre 2014, mediante il quale il MPC ha informato questa autorità che "agli atti del procedimento in oggetto non vi sono comunicazioni per la messa in esecuzione rispettivamente per il pagamento di quanto disposto nell'ambito di una sentenza cresciuta in giudicato", limitandosi il MPC a trasmettere le sentenze ad un suo organismo amministrativo interno, a Berna, per l'esecuzione dei pagamenti (v. act. 7).

Considerato:

- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 ( CPP ; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;

- che il reclamo può essere interposto, tra l'altro, contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP );

- che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);

- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP );

- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP );

- che le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell'ambito del procedimento penale sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento (v. art. 442 cpv. 1 CPP );

- che avendo il gravame per oggetto il versamento di importi legati all'abbandono di un procedimento penale a carico della reclamante e a procedure ricorsuali, la predetta, per l'incasso di quanto dovutole, deve procedere conformemente al chiaro testo dell'art. 442 cpv. 1 CPP (v. anche DTF 135 III 229 consid. 3.2; 103 II 227 consid. 4; K. Amonn/F. Walther , Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, 9a ediz., Berna 2013, pag. 70);

- che il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

- che, tuttavia, risultando i ritardi nei pagamenti evidenziati dalla reclamante oggettivamente eccessivi, soprattutto per quanto riguarda le ripetibili assegnate da questa Corte in data 6 agosto 2014, ma anche se si pone mente al fatto che la decisione del 15 ottobre 2014 non soggiaceva a ricorso ed era dunque subito esecutiva (v. art. 79 LTF ; DTF 136 IV 92 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 1B_348/2014 del 31 ottobre 2014, consid. 2 e 1B_176/2008 del 4 luglio 2008, consid. 3), si giustifica segnalare tale situazione all'autorità di vigilanza sul MPC, affinché possano essere risolte, se del caso, eventuali disfunzioni a livello organizzativo;

- che, viste le particolarità del caso, non vengono prelevate spese giudiziarie.


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 8 gennaio 2015

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Luciano Giudici

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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