E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BP.2013.61
Datum:22.01.2014
Leitsatz/Stichwort:Spese a carico dell'imputato in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 426 cpv. 2 in relazione con l'art. 310 cpv. 2 CPP).
Schlagwörter : Dell Penal; Della; Spese; Procedura; Imputato; Federal; Penale; Procedimento; Tribunale; Federale; Consid; Delle; imputato; Procedurali; Carico; Abbandono; Parte; Decisione; Stato; Comportamento; Banca; Condanna; Corte; Penali; Confronti; Relazione
Rechtskraft:Kein Rechtsmittel gegeben
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2013.129 e BP.2013.61

Decisione del 22 gennaio 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,

Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Roberto Macconi,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione ,

Controparte

Oggetto

Spese a carico dell'imputato in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 426 cpv. 2 in relazione con l'art. 310 cpv. 2 CPP )


Fatti:

A. Il 10 luglio 2007 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP riguardante A., cittadino italiano, titolare della relazione bancaria n. 1, aperta presso la banca B. di Z. (Svizzera). La segnalazione traeva spunto dal fatto che il predetto risultava essere imputato in un procedimento italiano per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416- bis del Codice penale italiano.

B. Con decisione del 12 luglio 2007 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP , nel contesto della quale venivano ordinati, a fini probatori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro della relazione bancaria summenzionata.

C. Dopo vari contatti con le autorità italiane finalizzati ad ottenere, per via rogatoriale, informazioni ed atti relativi ai reati contestati all'estero, utili per verificare l'origine dei valori sequestrati in Svizzera, il 16 aprile 2010 A. veniva condannato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 - bis CP italiano.

D. In occasione di un interrogatorio del 5 agosto 2010, A. informava il MPC dell'esistenza di un'altra relazione bancaria presso la banca C. SA.

E. A seguito dell'ordine d'identificazione e sequestro del 6 agosto 2010, la banca C. SA, il 16 agosto seguente, trasmetteva al MPC la documentazione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata a D., figlio di A., sulla quale quest'ultimo risultava avere procura.

F. Non potendo dimostrare l'appartenenza di A. ad un'organizzazione criminale antecedentemente al 1° gennaio 1987 - data ritenuta anche dal Tribunale di Catania nella sua sentenza del 16 aprile 2010 -, ed essendo la relazione bancaria n. 1, stata alimentata unicamente prima del 1987, il 10 aprile 2012 il MPC ne ha ordinato il dissequestro immediato.

G. In data 11 gennaio 2013 l'MROS segnalava al MPC l'esistenza di una polizza assicurativa rendita E. n. 3 stipulata presso la F. AG a Zurigo, sottoscritta da A. il 16 aprile 2004, polizza che il 20 maggio 2009 è stata trasferita, per volere del predetto, al figlio D.

H. Con sentenza del 18 aprile 2013 la Corte d'Appello di Catania ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Catania del 16 aprile 2010, aumentando a 12 anni di reclusione la pena inflitta a A. ed estendendo la confisca ad ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante.

I. Dopo avere chiuso l'istruzione e dato alle parti la possibilità di presentare istanze probatorie, in data 30 agosto 2013 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di A., mettendo a carico di quest'ultimo parte delle spese procedurali per un ammontare di fr. 2'500.--. Con atto separato, l'autorità inquirente ha pure ordinato la confisca sia dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 2 intestata a D. presso la banca C. SA di Lugano, sia della polizza assicurativa rendita E. n. 3 presso la F. AG, di cui D. risulta essere stipulante/contraente.

J. Con reclamo dell'11 settembre 2013 A. è insorto contro la summenzionata decisione di abbandono del procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, l'annullamento del punto 2 del dispositivo, con il quale sono state messe a suo carico parte delle spese procedurali.

K. Nelle sue osservazioni del 26 settembre 2013, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

L. Con replica del 9 ottobre 2013, trasmessa al MPC per conoscenza, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali.

Diritto:

1.

1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP ).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché Patrick Guidon , Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a , 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP ).

2. Il reclamante afferma che il decreto impugnato considera a torto che egli è responsabile per la metà dei costi generati dalla procedura. Egli non avrebbe provocato l'apertura del procedimento a suo carico, tantomeno lo avrebbe ostacolato. Il MPC sembrerebbe piuttosto fargli carico di avere agito illegalmente e colpevolmente, non per l'apertura del procedimento o per il suo comportamento procedurale, ma nel merito, nel senso che l'autorità inquirente lo avrebbe ritenuto colpevole del reato perseguito. In definitiva, la decisione impugnata violerebbe la presunzione d'innocenza.

2.1 Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito o colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 CPP ). Questi principi riprendono le regole sviluppate in questo contesto dalla giurisprudenza dal Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo emanata sotto l'egida della vecchia normativa.

2.2 Alla luce del principio della presunzione d'innocenza, ancorato negli art. 10 cpv. 1 CPP , 32 cpv. 1 Cost . nonché 6 n. 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è contrario alla menzionata presunzione condannare un imputato nei confronti del quale è stato decretato un abbandono al pagamento di parte o di tutte le spese procedurali quando questa condanna è giustificata dal comportamento sanzionabile dell'interessato (v. in particolare DTF 119 Ia 332 consid. 1b). L'idea è che non spetta allo Stato, e quindi ai contribuenti, sopportare spese generate dal comportamento biasimabile dell'imputato (DTF 107 Ia 166 consid. 3). La messa a carico dell'imputato prosciolto dei costi dello Stato non deve in ogni caso costituire una pena camuffata che lascerebbe supporre che l'accusato è colpevole o che sussista perlomeno un sospetto di colpevolezza ( Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1138 pag. 717 e seg.). Per una procedura che sfocia nell'assoluzione dell'accusato la decisione non deve infatti suscitare l'impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2; TPF 2011 190 ). Lo stesso vale anche in caso di rifiuto dell'indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). Si giustifica quindi di addossare le spese procedurali all'imputato nei confronti del quale è stato emesso un decreto di abbandono quando, benché penalmente impunito, abbia violato degli obblighi legali. Occorre che il prevenuto abbia violato una norma comportamentale, scritta o non scritta, dell'ordine giuridico svizzero preso nel suo insieme, in una maniera reprensibile dal punto di vista del diritto civile, nel senso d'applicazione dell'art. 41 CO , valutando la colpa ascritta secondo dei criteri oggettivi (Piquerez, op. cit., n. 1138 pag. 718). Il comportamento contestato è illecito quando viola in modo manifesto una norma giuridica diretta o indiretta di agire o un'omissione. Occorre inoltre l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento contestato e l'apertura del procedimento penale o l'ostacolo al suo normale svolgimento. Questo è il caso quando l'imputato ha violato delle norme scritte o non scritte, comunali, cantonali o federali, facendo sorgere così, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale (DTF 114 Ia 299 consid. 4). Non è comunque sufficiente che l'attitudine del prevenuto contravvenga all'etica (DTF 116 Ia 162 consid. 2b; Piquerez , op. cit. ibidem; Niklaus Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1786 e segg., pag. 797 e segg.; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 16 e segg., pag. 563). Giova inoltre rammentare a questo titolo che una condanna al pagamento delle spese è giustificata unicamente nel caso in cui, in ragione del comportamento illecito dell'indagato, l'autorità era legittimamente abilitata ad aprire un'inchiesta. Una condanna alle spese è ad ogni modo esclusa allorquando l'autorità è intervenuta per eccesso di zelo, cattiva analisi della situazione o precipitazione. Tali riserve si giustificano a maggior ragione tenuto conto che la condanna di un imputato assolto al pagamento delle spese può intervenire solo eccezionalmente (DTF 116 Ia 162 consid. 2c).

2.3 Nella fattispecie, con il decreto impugnato il MPC ha addossato al reclamante metà delle spese procedurali per un importo di fr. 2'500.--, ritenendo che il predetto, "attraverso il proprio agire illegale e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento nei suoi confronti" (v. act. 1.1 pag. 11). Nelle sue osservazioni del 26 settembre l'autorità inquirente ha precisato le motivazioni stanti alla base della sua decisione, evidenziando in particolare che "gli elementi indizianti e probatori emersi in corso di procedura (...) dimostrano come l'imputato abbia personalmente e ripetutamente commesso atti di riciclaggio di valori patrimoniali di origine criminale, in quanto presunti nella disponibilità dell'organizzazione criminale di cui faceva parte dall'anno 1987 e almeno fino al 28 febbraio 2001" (v. act. 5 pag. 2). Essa ha dichiarato inoltre che "il procedimento federale è stato abbandonato per questione di opportunità in quanto, sebbene sia stato accertato a carico dell'imputato un comportamento penalmente rilevante, in particolare, con il suo agire criminoso ha realizzato i presupposti previsti per il reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 305bis cpv. 2 lett. a CP , A., come indicato nella decisione ai punti 22, 29 e 33, è già stato oggetto di due condanne penali in Italia" (v. act. 5 pag. 2 e seg.). Il MPC aggiunge poi che "visti gli art. 49 cpv. 2 CP e 8 CPP , nonché la pena comminata nei suoi confronti all'estero (...), non sarebbe stato possibile sanzionare ulteriormente l'imputato e, quindi, l'imputazione per il reato di riciclaggio di denaro è stata abbandonata".

Questa motivazione fa chiaramente nascere - anche ad una persona sprovvista di formazione giuridica - l'impressione che il MPC ritiene l'imputato colpevole, e quindi penalmente responsabile, sebbene il procedimento penale aperto nei suoi confronti non sia stato portato a termine per ragioni di opportunità e senza che l'interessato abbia potuto fare valere i propri diritti della difesa. Precisato che nei confronti del reclamante in Italia non esiste ancora una sentenza passata in giudicato che lo abbia condannato per partecipazione ad un'organizzazione criminale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.128 del 22 gennaio 2014, consid. 3.3), il decreto di abbandono del 30 agosto 2013, emanato unicamente per questioni di opportunità e senza che il dibattimento inerente al procedimento principale sia stato esperito, viola palesemente il principio della presunzione di innocenza e deve pertanto essere annullato per quanto attiene alle sue conseguenze a livello di spese a carico dell'interessato (v. Cornel Borbély , Die Kostentragung in Einstellungsverfügungen, in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Berna, pag. 3 e segg; Thomas Domeisen , Basler Kommentar, Basel 2011, n. 25 e segg. ad. art. 426 pag. 2807 e segg; DTF 116 Ia 162 consid. 2, con dottrina e giurisprudenza ivi citate; sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.84 del 23 novembre 2011, consid. 5).

In conclusione, ricordato che il silenzio della persona incolpata non può costituire motivo per giustificare una condanna al pagamento delle spese (v. Piquerez , op. cit., n. 1138 pag. 718 e giurisprudenza citata), attraverso il proprio agire A. non ha violato alcuna norma di comportamento, non ha provocato l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti e non ne ha inoltre ostacolato lo svolgimento, di modo che le spese procedurali non possono essergli addossate secondo quanto previsto dall'art. 426 cpv. 2 CPP . Le censure del reclamante vanno di conseguenza ammesse e la totalità delle spese processuali pari a fr. 5'000.-- sono poste a carico del MPC.

2.4 In conclusione, il reclamo è accolto.

3. Visto quanto precede, la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4.

4.1 In concreto, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP e 21 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]).

4.2 L'insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF ). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF ). Nel caso concreto, tenuto conto dell'attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione


Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il punto 2 del dispositivo del decreto di abbandono del 30 agosto 2013 è annullato e le spese procedurali sono assunte dalla Confederazione.

2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

3. Non vengono prelevate spese.

4. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà al reclamante fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 22 gennaio 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente : Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Roberto Macconi

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
www.swissactiv.ch
Menschen zusammenbringen, die gemeinsame Interessen teilen
Die Freude an Bewegung, Natur und gutem Essen fördern
Neue Leute treffen und Unternehmungen machen

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz