Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2012.103 |
Datum: | 04.12.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP) |
Schlagwörter : | Penal; Federal; Federale; Penale; Della; Tribunale; Dellart; Reclamo; Penali; Interrogatori; Interrogatorio; Corte; Reclami; Pubblico; interrogatorio; Consid; Ministero; Contro; Confederazione; Procedura; Delle; Organizzazione; Carico; Essere; annullamento; Dicembre |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar zugewiesen: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
Numero dell'incarto: BB.2012.103 |
Decisione del 4 dicembre 2012 Corte dei reclami penali | ||
Composizione | Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli | |
Parti | A. , rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Reclamante | |
contro | ||
Ministero pubblico della Confederazione , Controparte | ||
Oggetto | Atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP ) |
Fatti:
A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulle indagini condotte dai colleghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n'dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP , infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l'art. 305 bis CP , indagine poi estesa nel corso dell'attività investigativa ad altre persone, tra cui A., ed ad ulteriori reati.
B. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale penale federale di A. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP , riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP , infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 , 2 e 4 LStup , infrazione alla legge federale sulle armi ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm , falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP , conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP e disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CP .
C. Il 28 febbraio 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso il procedimento e rinviato l'atto d'accusa al MPC, affinché quest'ultimo riassumesse le prove che non erano state assunte regolarmente durante la procedura preliminare, segnatamente per l'esecuzione di tutta una serie di interrogatori in contraddittorio non ancora avvenuti (v. ordinanza del Tribunale penale federale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012).
D. Il 28 giugno 2012 si è tenuto a Lugano presso la sede del MPC l'interrogatorio del teste D. All'occasione, il difensore di A., avv. Yasar Ravi, ha contestato le modalità di assunzione dell'interrogatorio, chiedendo che la registrazione audio-video di detto interrogatorio fosse limitata alla persona del teste, ad esclusione dei difensori degli imputati presenti. Il Procuratore federale ha respinto tale richiesta, ritenendo che la modalità dell'interrogatorio fosse conforme all'art. 76 CPP .
E. Il 7 luglio 2012 A. è insorto, per il tramite del proprio patrocinatore, con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo l'annullamento e l'estromissione dagli atti della registrazione visiva del verbale 28 giugno 2012 del teste D.
F. Nelle proprie osservazioni il MPC chiede la reiezione dell'impugnativa, ribadendo che la registrazione video dell'interrogatorio è conforme alla legislazione vigente.
G. Con replica del 2 agosto 2012 il ricorrente ha in sostanza ribadito le allegazioni e conclusioni formulate in sede di reclamo. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o
dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2. Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP , 37 cpv. 1 LOAP e 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il diritto di reclamo spetta alle parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 382 CPP ). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od
oralmente devono essere presentati motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP ). Il reclamo, introdotto il 7 luglio 2012 contro il contenuto di un verbale di interrogatorio datato 28 giugno 2012, è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è per contro difettosa: egli non ha infatti alcun interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata visto che il gravame verte unicamente sulla (presunta) lesione della personalità e della sfera privata del difensore, e che la sola posizione di imputato nel procedimento penale non gli garantisce automaticamente un interesse qualificato a ricorrere ai sensi dell'art. 382 CPP (v. sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.2). Quanto al difensore, si constata che il reclamo non è stato introdotto (anche) a suo nome, e non è quindi ricevibile in ordine.
2. Visto quanto precede, il reclamo è inammissibile. Conformemente
all'art. 428 cpv. 1 CPP , le spese processuali sono a carico della parte soccombente; in concreto, viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giudizio di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 4 dicembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente : Il Cancelliere :
Comunicazione a :
- Avv. Yasar Ravi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.
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