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Bundesstrafgericht Urteil

Kopfdaten
Instanz:Bundesstrafgericht
Abteilung:Beschwerdekammer: Strafverfahren
Fallnummer:BB.2009.83
Datum:02.12.2009
Leitsatz/Stichwort:Sorveglianza (art. 10 cpv. 5 LSCPT).
Schlagwörter : Federal; Penal; Tribunale; Federale; Dell Termine; Penale; Della; Anticipo; Penali; Novembre; Corte; Reclami; anticipo; Federali; Scade; Reclamante; Spese; Ufficio; Delle; Giudici; Reclamo; Istruttori; Mediante; Stefano; Entro; Giustizia; Scadente
Rechtskraft:Kein Weiterzug, rechtskräftig
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BB.2009.83

Sentenza del 2 dicembre 2009

I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Alex Staub, Presidente,

Nathalie Zufferey e Roy Garré ,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. , rappresentato dall'avv. Stefano Peduzzi,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Ufficio dei giudici istruttori federali,

Controparti

Oggetto

Sorveglianza (art. 10 cpv. 5 LSCPT )


Visti:

- il reclamo del 6 ottobre 2009 di A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale egli contesta il contenuto di un'ordinanza del 16 settembre 2009 emessa dall'Ufficio dei giudici
istruttori federali nella causa no. 1;

- l'invito a far pervenire al Tribunale penale federale copia dell'ordinanza impugnata nonché a versare alla cassa della medesima autorità, entro il termine scadente il 2 novembre 2009, un anticipo delle spese di
fr. 1'500.-;

- il secondo invito a far pervenire al Tribunale penale federale quanto sopra, entro un ultimo termine scadente il 19 novembre 2009, pena l'irricevibilità del gravame interposto;

- lo scritto del 24 novembre 2009 dell'avv. Stefano Peduzzi, patrocinatore di A., mediante il quale egli invita questo Tribunale a considerare nulla la missiva del suo assistito del 6 ottobre 2009.

Considerato :

- che giusta l'art. 62 LTF , applicabile in virtù dell'esplicito rinvio dell'art. 245 cpv. 1 PP , la parte che adisce il Tribunale penale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (cpv. 1). Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il ricorso non sarà giudicato nel merito (cpv. 3);

- che in concreto al reclamante sono stati accordati, conformemente alla disposizione sopra citata, due termini per effettuare l'anticipo delle spese richiesto, l'ultimo dei quali scadente il 19 novembre 2009 (v. act. 3);

- che il pagamento dell'anticipo richiesto non è intervenuto nel termine ultimo impartito dal Tribunale;

- che lo scritto del 24 novembre 2009 del patrocinatore del reclamante nulla muta alla situazione in quanto tardivo;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del reclamo (art. 62 cpv. 3 LTF );

- che il reclamante, risultando soccombente data l'irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 66 cpv. 1 LTF ) ;

- che una tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell'11 febbraio 2004 ( RS 173.711.32).


Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.

Bellinzona, 2 dicembre 2009

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere :

Comunicazione a:

- Avv. Stefano Peduzzi

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF .

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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